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Identità digitale: la delega per l’INPS

Delega identità digitale per l’INPS

Addio al PIN per i Servizi online offerti dall’INPS agli utenti.

 

Da ottobre, l’accesso è solo mediante identità digitale: CNS Carta Nazionale dei Servizi, CIE o SPID.

Una grossa novità per gli utenti, tranne per i residenti all’estero privi di un documento di riconoscimento italiano, che continueranno a utilizzare il PIN.

Nulla cambia per professionisti, intermediari, operatori di enti, persone giuridiche e simili: restano valide le abilitazioni precedentemente ottenute, associate al codice fiscale e non alle proprie credenziali.

 

INPS: la delega dell’identità digitale

 

La novità della delega dell’identità digitale per l’INPS è introdotta dalla Circolare nr. 127 del 2021.

 

Lo strumento, valido anche per le richieste agli sportelli fisici dell’Istituto, consente al delegato di accedere ai servizi online dell’INPS a nome e per conto del delegante: autenticandosi con la propria identità digitale, basta indicare di voler operare non a nome proprio, ma del delegante.

 

Per fare un esempio: un soggetto già in possesso di un dispositivo ID InfoCamere, contenente sia la Firma Digitale che la CNS Carta Nazionale dei Servizi, riceve la delega di un familiare.

In questo modo, può consultare il cedolino del delegante, richiedere a suo nome il sussidio di disoccupazione, calcolarne il futuro trattamento pensionistico o semplicemente cercare informazioni o inviare documenti. E, a tutela del delegante, ogni attività è tracciata e conservata.

 

Come richiedere la delega dell’identità digitale

 

La delega dell’identità digitale è conferibile a una sola persona (che, a propria volta, potrà riceverne al massimo cinque), è attribuibile con scadenza o a tempo indeterminato ed è revocabile in qualsiasi momento.

La pratica deve essere avviata direttamente dal delegante in un qualsiasi ufficio INPS, seguendo questi passaggi:

 

  • – prenotare un appuntamento allo sportello
  • – portare con sé l’apposito modulo compilato
  • – consegnare la copia del documento di riconoscimento del delegante.

 

Una volta verificata l’identità del richiedente, l’operatore registra la delega nel sistema dell’INPS che invierà una notifica ai recapiti indicati nella richiesta, sia al delegato che al delegante.

 

Delega dell’identità digitale: alcune eccezioni

 

È il caso, ad esempio, di tutori, curatori, amministratori di sostegno che esercitano i diritti dei soggetti rappresentati. In questi casi, la richiesta di registrazione della delega non avviene da parte del delegante.

 

Sono proprio queste figure invece a presentarla, autocertificando la rappresentanza legale – salva verifica dell’INPS della dichiarazione – oppure esibendo copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice. Peraltro, non è previsto il limite massimo di cinque deleghe.

 

Al contempo, a chi è sotto tutela, curatela o amministrazione di sostegno non è riconosciuto il diritto alla revoca della delega.

 

La stessa facoltà è riconosciuta a:

 

  • – chi esercita la potestà genitoriale che, autocertificandola, può presentare l’istanza per conto dei minori
  • – delegati di soggetti allettati per lungo tempo o ricoverati o impossibilitati per patologie agli spostamenti, che possono richiederla producendo la certificazione, a firma di un medico del SSN, delle condizioni degli assistiti.