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Il RUNTS - La novità al servizio del non profit

Il RUNTS – La novità al servizio del non profit

RUNTS è l’acronimo di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In vigore dal novembre 2021, si tratta una sorta di Anagrafe nazionale del Terzo Settore, praticamente speculare a quel Registro Imprese che, istituito presso ogni Camera di Commercio, svolge la stessa funzione per le imprese.

 

Essere iscritti al RUNTS è fondamentale per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, e quindi godere delle agevolazioni fiscali e dei contributi specifici destinati a questi Enti, come soprattutto le donazioni del 5×1000 da parte dei contribuenti.

 

Per iscriversi gli Enti devono dotarsi di una PEC (Posta Elettronica Certificata) e i loro rappresentanti legali devono avere uno strumento di Identità Digitale per accreditarsi (SPID, CIE) e una soluzione di Firma Digitale per sottoscrivere tutti i documenti necessari per la pratica.

 

Se sei rappresentante legale di un ente del Terzo Settore e hai bisogno di una soluzione di Firma Digitale, ID InfoCamere fa al caso tuo. Puoi averla sia come SmartCard che come Token DigitalDNA con App associata, con tutta la sicurezza data dalla garanzia delle Camere di Commercio e dalla qualifica di Qualified Trust Service Provider da parte di AgID.

 

Richiedila anche online, identificandoti tramite SPID o CNS in completa autonomia o prenotando un appuntamento con un operatore per il video-riconoscimento.

 

Definizione di Terzo Settore e vantaggi del RUNTS

 

Per comprendere la natura e il valore di questo nuovo Registro, prima rispondiamo a una domanda: cos’è il Terzo Settore?

In breve, è l’insieme di organizzazioni di natura privata che operano senza scopo di lucro e reinvestono interamente gli utili generati per i propri scopi generali: né pubbliche amministrazioni né imprese tradizionali, dunque, ma enti non profit.

Anzi, ci aiuta a essere ancora più precisi la nomenclatura adottata dal RUNTS per le proprie sezioni:

 

  • – Organizzazioni Di Volontariato (ODV)
  • – Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • – Enti filantropici
  • – Imprese sociali, comprese le cooperative sociali
  • – Reti associative
  • – Società di mutuo soccorso
  • – Altri enti

 

Di tutti questi soggetti, il RUNTS raccoglie e rende disponibili le informazioni di base, tra cui:

 

  • – Denominazione
  • – Forma giuridica
  • – Sedi legale e secondarie e data di costituzione
  • – Dati fiscali dell’organizzazione
  • – Generalità di legali rappresentanti e titolari di cariche sociali
  • – Patrimonio minimo
  • – Modifiche degli atti fondamentali
  • – Rendiconti (ad esempio quelli relativi alle raccolte fondi), bilanci d’esercizio e bilanci sociali.

 

Presto, grazie al RUNTS, chiunque potrà scoprire o verificare le caratteristiche di una specifica organizzazione. Secondo alcune stime, sono circa 270mila gli enti classificabili come appartenenti al Terzo settore, quasi 180mila quelli che potrebbero decidere di iscriversi al RUNTS e oltre 90mila i soggetti che lo faranno entro pochi mesi dall’avvio.

 

Iscrizione al RUNTS: le tempistiche

 

Il 23 novembre è partito ufficialmente il RUNTS: sono cominciate, infatti, le procedure di trasferimento dei dati di Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) dai rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali al neonato Registro.

Dallo stesso giorno, l’Agenzia delle Entrate ha potuto iniziare a trasmettere agli uffici del RUNTS anche i dati delle ONLUS iscritte alla propria anagrafe.

Le iscrizioni, modifiche e cessazioni relative alle imprese sociali, invece, non si dovranno registrare nel RUNTS, ma nel Registro delle Imprese, dove si trova una sezione a loro dedicata. I dati e gli atti a esse collegati saranno disponibili per la consultazione sul portale del RUNTS grazie alla comunicazione diretta tra i due Registri.

Infine, il 24 novembre è scattato il via libera alla presentazione delle istanze di nuove iscrizioni da parte di chi, non iscritto a precedenti registri, vuole acquisire la qualifica di ente del Terzo Settore.

L’avvio della procedura non significa, ovviamente, iscrizione automatica ed effettiva al RUNTS perché, oltre alla trasmissione dei dati, occorre anche la verifica dei documenti e della sussistenza dei requisiti necessari nonché l’esecuzione delle azioni integrative richieste per sanare (ove possibile) le posizioni non conformi.

Ogni ente riceverà un numero identificativo di repertorio univoco a livello nazionale, tramite il quale potrà restare aggiornato in tempo reale sulle diverse fasi di avanzamento della sua istanza.

 

Peraltro, i tempi dell’intera procedura variano a seconda della tipologia di organizzazione presa in esame.

 

In estrema sintesi, si può dire che:

 

  • – Per ODV e APS già iscritte ai registri regionali e provinciali, da un lato, e per APS nazionali, articolazioni territoriali e circoli affiliati, dall’altro, la durata massima della procedura standard è di circa 9 mesi (fatte salve sospensioni e proroghe nei limiti previsti dalla normativa per i dovuti accertamenti dei requisiti).
  • – Per Associazioni e Fondazioni che vogliono la qualifica di Ente del Terzo Settore (perché non già iscritte ad altri registri), la procedura può impiegare al massimo circa 5 mesi
  • – Per le ONLUSnon è ancora chiara la tempistica perché condizionata dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (titolo X) del codice del Terzo settore: la soppressione dell’anagrafe unica delle ONLUS avverrà, infatti, solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea, non ancora rilasciata, del nuovo regime fiscale.

 

Come procedere all’iscrizione: Identità e Firma Digitale per il Terzo Settore

 

Per iscriversi al nuovo portale telematico nazionale, le organizzazioni del Terzo Settore devono produrre atto costitutivo, statuto e un documento di identità del rappresentante legale, nonché gli ultimi due bilanci con relativi verbali di approvazione e, se presente, il bilancio sociale.

Devono inoltre indicare il numero dei soci e, soltanto in caso di soci non persone fisiche, anche i loro dati: denominazione e codice fiscale.

Peraltro, dovendo per legge avvalersi prevalentemente del volontariato dei propri associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ODV e APS hanno l’ulteriore incombenza di comunicare il numero di volontari e dei lavoratori subordinati o parasubordinati (impiegabili ma soltanto nei limiti percentuali imposti dalla normativa di settore).

 

La richiesta di iscrizione prevede l’inserimento di un indirizzo PEC, e tutti i documenti da allegare – obbligatoriamente in formato PDF/A – devono essere firmati digitalmente, così come la distinta di riepilogo che viene rilasciata dopo aver inserito tutti i dati e che andrà caricata nuovamente dopo la firma.

 

Se sei legale rappresentante di un Ente del Terzo Settore e ti serve un dispositivo di Firma e Identità digitale, richiedi online ID InfoCamere.